Sentenze Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in data 23 ottobre 2025, ha stabilito un importante precedente in favore del personale docente non di ruolo, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non fruite.
La causa, iscritta al n. R.G. 1777/2025, ha visto come ricorrente la prof.ssa E P che, assistita con successo dall'Avv. Silvestro Diana, ha ottenuto il riconoscimento di un diritto fondamentale.
La docente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato superiori a 180 giorni, o con decorrenza dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
La ricorrente lamentava di non aver usufruito di tutti i giorni di ferie maturati e, cruciale, di non essere stata adeguatamente informata dall'amministrazione scolastica della necessità di goderne, né avvisata della conseguente perdita del diritto all'indennità in caso di mancata fruizione.
La difesa, condotta dall'Avv. S. Diana, ha basato il ricorso sull'interpretazione della normativa interna in conformità con il diritto comunitario.
In particolare, è stato richiamato l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva europea 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16).
Questo orientamento giurisprudenziale stabilisce chiaramente che la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite (e della relativa indennità sostitutiva) è illegittima.
L'onere della prova ricade sul datore di lavoro, che deve dimostrare di aver messo il lavoratore "in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" attraverso un'informazione adeguata e, in caso di rifiuto, un espresso avviso della perdita del diritto.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio, rendendo impossibile fornire la prova di aver adempiuto all'obbligo informativo.
Il Giudice del Lavoro, Dott. S P, ha accolto integralmente la richiesta, condannando il MIM a corrispondere alla ricorrente la somma totale di € 6.114,33 a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie non godute negli anni scolastici richiesti.
Questo successo legale, ottenuto grazie all'efficace azione dello Studio Legale Diana, conferma il principio che il docente a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, specialmente se il datore di lavoro non ha fornito la prova di averlo inutilmente invitato a fruirne.
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